Art. 3.

      1. I proprietari aventi diritto al beneficio fiscale di cui all'articolo 1 presentano apposita domanda al reparto del Corpo forestale dello Stato competente per territorio che, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda è tenuto a pronunciarsi su di essa, verificando il possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

 

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